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Art. 21 della Costituzione

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge e garanzia dell'unità familiare.”
L’articolo 29 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica italiana è fondata sulla famiglia e di conseguenza sui diritti della famiglia, così come anche sull’Istituzione del matrimonio. Quest’ultimo si basa fondamentalmente sulla pari eguaglianza sia sul piano morale sia sul piano giuridico dei coniugi sulla base di quanto è stato stabilito dalla legge con garanzia dell’unità morale e giuridica dei due coniugi uniti nel vincolo del matrimonio.
Il matrimonio si deve anche basare sull’unità della famiglia secondo quanto previsto anche dalla legge. La famiglia è l’Istituzione portante che sta alla base della società civile e dunque si fonda su principi di tipo naturale e non convenzionale. A tenere uniti i due coniugi sono inoltre vincoli non di tipo giuridico, bensì vincoli di natura sentimentale come l’affetto, la solidarietà, l’educazione e la protezione dei propri figli nati proprio dal matrimonio.